Notizie post-convegno
Il convegno è stato un successo e ITAL TECNO Group coglie l’occasione per ringraziare relatori, espositori, sponsor, staff, ospiti e tutti quelli che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione.
Stiamo pubblicando una galleria fotografica e, appena disponibili, contiamo di pubblicare anche le registrazioni degli interventi e le slides utilizzate dai relatori.
Convegno "La SCIA antincendio" D.P.R. 01/08/2011 n.151

E’ disponibile per il download della locandina di presentazione e di invito.
Le procedure per la prevenzione degli incendi vengono semplificate sensibilmente grazie al DPR n. 151 del 01.08.2011.
Secondo il decreto, che applica alle procedure antincendio la SCIA, segnalazione certificata d’inizio attività, le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in tre categorie A, B, C, a seconda del rischio di incendio graduale. È stato, inoltre, abrogato il DM 16.2.1982, assieme al DPR 26.5.1959 n.689.
Per le attività ricadenti in categoria A non occorre richiedere la valutazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività presentando la specifica documentazione tecnica.
Per le attività della categoria B e C occorre chiedere al Comando la valutazione del progetto, presentando la specifica documentazione tecnica.
A lavori ultimati, per tutte le attività soggette riportate nell’allegato I al D.P.R. n.151/2011, l’attività potrà essere avviata previa presentazione al Comando della SCIA antincendio.
Solo per le attività di cui alla categoria C il Comando Provinciale VV.F., in caso di esito positivo del controllo, rilascia il certificato di prevenzione incendi (CPI), mentre per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, viene rilasciato, a richiesta dell’interessato, copia del verbale della visita tecnica.
Il certificato di prevenzione incendi è il risultato di un controllo effettuato ai sensi del vigente quadro normativo in cui si collocano le disposizioni concernenti le competenze del Corpo Nazionale in materia di prevenzione incendi e quelle che regolamentano la SCIA e non è più il provvedimento finale di un procedimento amministrativo. A tale proposito la definizione di CPI ex art. 16 del d.lgs. 139/2006 è stata modificata in coerenza con il nuovo complesso normativo di riferimento, ed il “nuovo CPI”, viene a perdere la sua validità temporale e la sua caratteristica di provvedimento finale di un procedimento che si articolava in esame del progetto e visita sopralluogo, conservando unicamente, la prerogativa di attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando Provinciale VV.F. (attraverso il SUAP ) può ritenersi il nulla osta all’esercizio dell’attività “ai soli fini antincendio”.
Se dai controlli dovessero emergere carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l’ipotesi che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni imponendo, ove necessario, specifiche misure tecnico gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità, ovvero per la messa in sicurezza di opere e impianti.
